La liquidazione è la fase conclusiva della vita della società, durante la quale l’attività di quest’ultima è limitata al realizzo delle attività ed il pagamento delle passività. L’eventuale attivo che residua, dopo il compimento di queste operazioni, viene rimborsato ai soci, proporzionalmente al capitale a suo tempo conferito da ciascuno. La realizzazione dell’attivo, l’estinzione delle passività e l’eventuale ripartizione del residuo attivo tra i soci è compito dei liquidatori, che sono nominati nel momento in cui la società viene messa in liquidazione. Il liquidatore deve convertire il residuo patrimoniale attivo della società in denaro per il soddisfacimento, in via primaria, dei creditori e in via secondaria dei diritti dei soci (rimborso della propria quota ed eventuale ripartizione dell’attivo residuo). I liquidatori devono esercitare le proprie funzioni con diligenza qualificata e sono responsabili per i danni eventualmente cagionati ai soci, alla società, ai creditori, qualora siano inadempienti rispetto agli obblighi previsti dall’art. 2491 c.c. La fase di liquidazione della società è caratterizzata dalla redazione di specifici bilanci, che devono essere predisposti dai liquidatori nei termini e secondo le modalità previste dalla legge. Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, e la società, a questo punto, è estinta.
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