Gli atti impositivi presenti nell’ordinamento tributario sono:
- L’avviso di accertamento, atto tipico d’imposizione. Alla medesima categoria sono essenzialmente riconducibili, quali atti conclusivi del procedimento, sia gli atti di recupero dei crediti d’imposta, sia gli atti di diniego di rimborso, sia gli atti di diniego di agevolazioni fiscali.
- L’atto di iscrizione a ruolo, il quale assume la funzione specifica di atto di imposizione, in aggiunta alla naturale funzione di atto costituente titolo esecutivo di riscossione, solo quando non è preceduto da atti di accertamento e liquidazione; a tale categoria si associa l’ingiunzione di pagamento, limitatamente ai tributi in cui tale istituto trova ancora applicazione (tributi doganali e tributi locali).
- Avviso di liquidazione, è una tipologia di atto impositivo finalizzato alla mera liquidazione della maggiore imposta dovuta in presenza di imponibile già definito. Tale atto è presente nella dinamica procedimentale dell’imposta di registro e dei tributi indiretti sui trasferimenti, nonché dei tributi locali.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'articolo 12, comma 5.
Studio Tributario Di Viggiano
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